Statuto dell’ Ente Unico Scuola Edile – CPT della Provincia di Livorno


Art.  l – Costituzione

l. Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile tra la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno (ANCE LIVORNO) e la FENEALUIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Livorno, è costituito l’Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza della Provincia di Livorno per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto, denominato ENTE UNICO SCUOLA EDILE-CPT della Provincia di Livorno;

2. L’Ente è lo strumento per l’attuazione, nella provincia di Livorno e per le materie indicate nel presente Statuto, dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., e le oo.ss. nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL nonché tra la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno (ANCE LIVORNO) e la FENEALUIL, la PILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della Provincia di Livorno.

Le norme di costituzione e statutarie dell’Ente paritetico territoriale unificato di Livorno sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto l del presente articolo e, nell’ ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

L’organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione e le prestazioni, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2, e nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell’Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno.

3. L’Ente costituisce, per l’edilizia, l’organismo paritetico di cui all’art. 5 1 del Decreto Legislativo 8 1/2008, coordinato dal D.lgs 106/2009 e successive modificazioni.

4. Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all’articolo l secondo comma, non determinano effetti nei confronti dell’Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livomo.

 

Art. 2 Partecipazione al sistema paritetico nazionale

l. L’Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza dalla CNCPT, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’art. l- comma 2 del presente statuto.

2. L ‘Ente opera secondo le indicazioni di cui al protocollo sugli organismi bilaterali del vigente CCNL di settore e realizza, in sede territoriale, le attività formative e le attività di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. L’Ente non ha fini di lucro.

4. L’Ente ha sede a Livorno; il consiglio di amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede legale nell’ambito del Comune di Livorno come pure di istituire, o sopprimere, uffici, rappresentanze o filiali nell’ambito della Provincia di Livorno.

5. La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.

6. L’Ente provvede ad inviare annualmente agli organi nazionali preposti i questionari di rilevazione delle attività formative e sicurezza per la redazione di un rapporto annuale di settore.

7. L’Ente è tenuto a trasmettere annualmente agli organi nazionali presposti il bilancio approvato e certificato.

8. L’Ente versa agli organi nazionali presposti, per il tramite della locale Cassa Edile, ogni anno, il contributo fissato dalle parti sociali in sede di CCNL.

9. L a quota o contributo associativo non è trasmissibile, rivalutabile o restituibile.

 

Art. 3 Scopi statutari

L’Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore edile, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.

L’Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell’ambiente di lavoro nel settore edile, con facoltà di formulare proposte, suggerimenti e promuovere idonee iniziative.

Art. 4 Attività dell’Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l’Ente si avvale:

  • della propria struttura tecnica, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento;
  • delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell’edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all’art. l, comma 2;
  • di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

Le attività dell’Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza, strettamente integrate tra di loro.

l – In particolare, le attività di orientamento e formazione di cui al comma l dell’art. 3 saranno rivolte a:

a) giovani inoccupati o disoccupati da aVVIare al lavoro nel settore, i vi compresi i lavoratori stranieri;

b) giovani neo diplomati e neo laureati;

c) giovani titolari di contratti di apprendistato;

d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;

e) manodopera femminile per facilitare l’inserimento nel settore;

f) lavoratori in mobilità;

g) lavoratori in disoccupazione;

h) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali nelle varie forme.

L’Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all’art. l , nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge a:

a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;

b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato con diritto dovere di istruzione professionalizzante e di alta formazione;

c) tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;

d) lavoratori occupati nelle aziende del settore;

e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e rappresentante territoriale dei lavoratori per lasicurezza (rlst);

f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;

g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

2 – Nel campo della sicurezza, di cui al comma 2 dell’art. 3, l’Ente:

a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:

  • allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
  • all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline attinenti la prevenzione degli infortuni nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
  • all’attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.

b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale informativo sui temi della prevenzione, della sicurezza e della salute;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle organizzazioni rappresentate nell’Ente, delle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Coordinatore.

Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di amministrazione, è informato tramite il Coordinatore.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne può disporre la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. l per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

e) inoltre:

svolge funzioni di orientamento o di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

– provvede alla verifica e conservazione di un “anagrafe” dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente.

L’Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza, sviluppo di convenzioni in ambito della medicina del lavoro, sottoscrizioni di protocolli d’intesa in ambito della sicurezza con amministrazioni ed istituzioni varie; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L’attività dell’Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni regionali.

 

Art. 5 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 6 Entrate

Le entrate dell’Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all’art. l (comma 2) e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Livorno, ad esse aderenti;

b) interessi attivi sui predetti contributi;

c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;

e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

 

Art. 7 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Ente;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.

 

Art. 8 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell’Ente:

  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Comitato di Presidenza
  • il Consiglio di Ammistrazione
  • il Collegio dei Revisori

Gli organi dell’Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumeredecisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

 

Art. 9 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L’Ente è amministrato e gestito da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di n. 12 componenti nominati rispettivamente:

– n. 6 dalla Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno (ANCE LIVORNO) di cui all’art. l;

– n. 6 congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’art. l .

b) Durata dell’incarico

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

È, però, data facoltà alle parti designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I componenti del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. I membri del Consiglio di Amministrazione verranno resi indenni dalle spese connesse alle funzioni istituzionali così come stabilito dal Regolamento interno.

d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

l ) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Livorno ed il patrimonio dell’Ente.

2) Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.

3) Curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.

4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all’art. l .

5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitrati o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.

6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente.

7) Stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l’organigramma e l’organico del personale;

approvare l’assunzione e il licenziamento del personale dell’Ente, definire e modificare il Regolamento, nominare il coordinatore dell’Ente;

8) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell’attività dell’Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione.

9) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

e) Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Coordinatore.

f) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

 

Art. 10 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall’Organizzazione dei datori di lavoro di cui all’art. l assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

a) rappresentare l’Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;

b) sovrintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, da Ance Livorno e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In caso di impedimento del Presidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.

In caso di impedimento del Vice Presidente ad esercitare le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salva la facoltà di sostituzione di cui all’art. 9 lettera b.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Presidente, come specificato all’art. 5, ha la rappresentanza legale dell’Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l’esecuzione;

b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell’Ente;

c) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Coordinatore di cui al successivo art. 12;

d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;

e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall’art. 9 punto b per il Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 11 Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno da Ance Livorno, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Livorno, in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell’articolo l .

In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Livorno.

I membri del Collegio dei revisori designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunione del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

 

Art. 12 Coordinatore

Il Coordinatore è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Coordinatore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell’Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell’attività dell’Ente;

b) cura l’attuazione del p1ano generale dell’attività dell’Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;

c) propone al Comitato di Presidenza i provvedimenti disciplinari relativi al personale;

d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;

e) attiva, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, relazioni con Enti pubblici e privati, con gli organismi nazionali e regionali preposti.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Coordinatore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 13 Personale dell’Ente

L’assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Coordinatore sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL di settore ed alle normative di Legge.

Il trattamento economico e normativa del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza.

 

Art. 14 Amministrazione

L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell’Ente concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione alla finalità dell’Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

 

Art 15 Esercizi

L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 01.10 al 30.09 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all’ art.1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative e della sicurezza.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalla relazione del collegio dei revisori, deve essere inviato agli organismi preposti.

Nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art 16 Liquidazione

La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. l, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali.

Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi n. 12 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.

Il patrimonio dell’ente deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. l 7 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali che hanno approvato lo statuto medesimo, sentito il parere di conformità degli organi nazionali preposti.

 

Art. 18 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali di cui all’art. l.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all’art. l, che decidono in via definitiva.

 

Art. 19 Regolamento interno

Il Consiglio di amministrazione, previo accordo dei soggetti di cui all’art. l del presente Statuto, approva, per assicurare il miglior funzionamento dell’Ente, un Regolamento interno.

 

Art. 20 Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni del Codice Civile.